lunedì 10 settembre 2012

Note sul PGT - 4

Oggi parliamo di un altro importante documento del PGT: il Piano delle Regole.
Come dice la parola, questo Piano definisce le regole che devono essere seguite nella “gestione” della città: cioè, tutte le volte che, con motivazioni diverse, si vuol mettere mano a edifici e territorio. In pratica, ogni volta che decidiamo che la nostra casa, o il nostro capannone, o la nostra cascina, o il nostro giardino/orto, avrebbe bisogno di un lavoro di sistemazione, di aggiustamento, di abbellimento.
Per prima cosa dobbiamo sapere dove ci troviamo: nell’ambito storico? Cioè il centro storico del paese (Borgoratto, Peschiera, Cavour, San Carlo, in parte via Roma, e relative adiacenze. A Terrasa, gran parte degli edifici che si affacciano su via Maestra); oppure siamo al di fuori del perimetro storico?
Per adesso parliamo soltanto dell’ambito storico, un'altra volta del resto.
Riporto alcuni passi del documento (con la famosa tecnica copia/incolla); forse la lettura sembrerà un po’ lunga, ma interessante. I commenti li lascio a voi. Io non ne faccio.

Articolo 23. Ambiti del tessuto storico: prescrizioni morfologiche
1.           Il presente Articolo contiene le prescrizioni di carattere morfologico che devono essere osservate per tutti gli interventi negli ambiti del tessuto storico, indipendentemente dalla modalità di attuazione, compresi i permessi di costruire convenzionati ed i Piani di Recupero. Nel rispetto del preminente obiettivo di conservazione delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, gli interventi possono essere tuttavia di tipo attuale, senza obbligo di esecuzione di falsi storici.
2.           Emergenze
      È fatto obbligo di tutela delle emergenze puntuali più significative, che sono:
2.1.     Androni e passi carrai
È vietato chiudere passaggi esistenti che mettono in comunicazione edifici o cortili o altri spazi di
pertinenza.
2.2.     Edicole e pitture votive
Le edicole e le pitture votive devono essere rigorosamente conservate. Sono ammessi solo interventi di restauro e di consolidamento. È consentita l’eventuale rimozione delle pitture, con la tecnica dello “strappo”, e la successiva collocazione nella posizione originaria, nel caso di interventi di consolidamento delle pareti in cui sono sistemate.
2.3.     Archi e portali
Gli archi ed i portali presenti devono essere rigorosamente conservati, con solo interventi di restauro e di consolidamento.
3.           Prescrizioni morfologiche generali
3.1.     Cortine stradali
Per ogni tipo di intervento è obbligatoria la conservazione delle cortine stradali esistenti. Nel caso di riedificazione, subordinata o no a Piano di Recupero, è fatto obbligo di curare la ricostruzione della cortina stradale, conservando o ripristinando gli allineamenti esistenti sul filo stradale, in coerenza con l’impianto del contesto urbanistico interessato.
3.2.     Fronti edilizi
Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, è fatto obbligo di conservazione dei fronti edilizi stradali, che possono essere oggetto solo di interventi di recupero e di valorizzazione, con particolare riguardo alla posizione ed alle finiture della gronda, alle partiture architettoniche, ai fregi, alle decorazioni e ai rapporti dimensionali delle finestre e dei balconi.
3.3.     Muri di recinzione
I muri di recinzione di impianto storico, compresi i loro portali ed i cancelli su strada, sono soggetti all'obbligo di conservazione attraverso interventi di restauro e risanamento, in quanto per la loro collocazione, giacitura e architettura costituiscono elementi fondamentali della definizione dello spazio pubblico e dell'identità del luogo.
Eventuali nuove recinzioni su strada potranno essere realizzate esclusivamente con caratteristiche di finitura analoghe a quelle tradizionali. Ove non poste in proseguimento o in sostituzione delle recinzioni tradizionali, le nuove recinzioni potranno essere realizzate con inferriate in metallo verniciato o in ferro battuto, eventualmente sovrastanti uno zoccolo in muratura intonacata o in mattoni a vista.
Sono tassativamente vietate le recinzioni in blocchi di cemento o altri manufatti di cemento prefabbricati.
È rigorosamente vietato costruire nuove recinzioni di qualsiasi tipo (anche in rete metallica) all'interno dei cortili, se non in sostituzione di recinzioni preesistenti o per delimitare i confini di proprietà esistenti prima della data di approvazione delle presenti norme.
3.4.     Superfetazioni (aggiunte all’impianto originario)Nel caso di interventi sull’intera unità minima di intervento, è fatto obbligo di eliminare tutte le superfetazioni palesemente recenti e non coerenti con il contesto, costituite da:
-         tettoie;
-         parti aggettanti chiuse o aperte;
-         tamponamenti di qualsiasi tipo di logge, ballatoi, balconi, terrazze e porticati.
3.5.     Prescrizioni sui materiali
È obbligatorio l'uso di materiali tradizionali per le parti dell'edificio a contatto con l'atmosfera esterna. Pertanto, tranne che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo in cui sia inequivocabilmente dimostrato l'impiego originario di materiali diversi, si prescrivono i seguenti materiali:
-         coperture: coppo o tegola a canale (portoghese, olandese e simile) in laterizio o altro materiale che garantisca il medesimo aspetto (cemento);
-         rivestimenti esterni: mattone a vista (vecchio o nuovo purché sabbiato o trattato adeguatamente) e intonaco civile;
-         dettagli di facciata (zoccolature, cornici, gronde, marcapiano, davanzali, ecc.): intonaco strollato, mattone a vista (vecchio o nuovo purché sabbiato o trattato adeguatamente), intonaco civile e pietra di tradizione locale non levigata (come arenaria, ceppo, beola, serizzo, granito di montorfano e baveno e simili). Non sono ammessi, se non in misura limitata, per particolari e parti circoscritte, rivestimenti in piastrelle di ceramica lucida, pannelli e strutture a vista in lamiera, profilati metallici e simili, nonché qualsiasi materiale riflettente;
-         balconi: ringhiera in ghisa o acciaio verniciati; colonnine pilastrini traversi in intonaco, in pietra di tradizione locale non levigata (come arenaria, ceppo, beola, serizzo, granito di montorfano e baveno e simili) o in mattoni a vista di tipo vecchio;
-         serramenti delle finestre: infissi, telai e imposte in legno o in materiale moderno (metallo, materie plastiche, ecc.) che presenti aspetto esterno simile al legno (naturale o verniciato). Le ante esterne dovranno essere di tipo pieno o a lamelle (persiane);
-         serramenti delle porte esterne: battenti in legno pieno;
-         serramenti e vetrine dei negozi: vetro, legno, metallo verniciato;
-         canali di gronda: rame e lamiera verniciata;
-         tinteggiature degli intonaci: materiali non eccessivamente coprenti, quali la pittura a fresco, al quarzo e simili. Sono esclusi gli intonaci murali di tipo plastico e le terranove;
-         insegne dei negozi: è fatto obbligo di conservare le insegne esistenti se pregevoli. Le nuove insegne dovranno, se tecnicamente possibile, essere contenute entro la mostra delle vetrine. Sono comunque ammesse insegne a bandiera o in altra posizione sporgente se non costituiscono causa di pericolo e hanno dimensioni modeste (m 0,50x1,00).

Per ora ci fermiamo qui. Se qualcuno ha la curiosità di leggere tutto il documento, lo trova qui: http://www.comune.candialomellina.pv.it/files/F14_PdR_Norme%20tecniche.pdf

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