"...non si capisce a cosa serva istituire e pubblicare un elenco di persone, alle quali sono stati concessi contributi comunali, i cui nomi , per le norme di tutela della privacy, emanate successivamente, non possono essere indicati per esteso, ma solo tramite iniziali od omissis. Per questo motivo questo Comune, come peraltro molti altri, da circa 10 anni non istituisce più tale albo."Ho già detto che sono contento del fatto che mi sia stata fornita una risposta e, soprattutto, che l'Albo verrà istituito.
"...nonostante convengano sull’assurdità di tale adempimento, consiglino di provvedervi comunque, in quanto la norma rimane in vigore sarà cura di questa Giunta predisporre ed approvare a breve l’albo in argomento..."
Credo però che mi sia concesso il diritto di prendere atto della risposta, senza pienamente condividerla, e di esprimere alcune personali considerazioni.
Per prima cosa, dichiaro immediatamente che non ho alcun interesse a conoscere i nomi delle persone alle quali il comune ha deciso di elargire un contributo. Nessun comune, giustamente, lo fa. Quando questo obbligo è entrato in vigore (nel 2000), alcuni comuni hanno pubblicato per intero cognome e nome, ricevendo delle giuste bacchettate dal Garante della Privacy, che imponeva il diritto alla tutela proprio della privacy, pur ribadendo la necessità, per i comuni, di rispettare sia l'obbligo di istituzione dell'albo, sia l'obbligo di garantire, ai beneficiari, la giusta discrezione.
Ma, al di là di questa osservazione (che risponde anche all'affermazione che la legge sulla privacy sia successiva all'obbligo di istituzione dell'albo: la prima legge sulla privacy è del 1996), mi lascia perplesso il fatto che si ritenga "incomprensibile un elenco di omissis".
Credo infatti che l'importanza dell'elenco non risieda nei nominativi, bensì nell'elenco degli importi erogati.
E, ancora, non per confrontare se a XY siano stati dati più soldi che a ZW (non me ne frega assolutamente nulla!). Ma per sapere quanti soldi sono stati erogati nel corso di un anno; se sono stati erogati a un solo beneficiario o se a tanti; che motivazione hanno (per la legge: in base a quale disposizione di legge).
Inoltre, è vero e giusto che i nomi delle persone che hanno ottenuto tali benefici siano sottoposti a privacy. Ma il contributo comunale può riguardare anche associazioni, enti di beneficienza, enti senza fine di lucro, attività culturali, eccetera. E tali beneficiari non sono soggetti alla normativa sulla privacy. E' possibile verificare, ad esempio, come si comportano al riguardo i comuni di Valle Lomellina e di Vigevano.
La stessa Autorità garante della privacy è intervenuta in merito all'Albo dei beneficiari, inizialmente sulla base della legge 675/96 e poi sulla base del decreto legislativo 196/2003, sostitutivo della precedente e tuttora in vigore.
Letteralmente, nel suo ultimo intervento, il Garante dice:
"Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi (albo dei beneficiari) risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni.Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000)."
Motivazioni ripetute dallo stesso Garante:
"...esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi..."Si potrebbe poi fare riferimento alle circolari, ai manuali, alle linee guida emanate sia dal Ministero della Pubblica Amministrazione, sia dalla CIVIT, sia da ANCI.
L'altra mia perplessità riguarda il fatto che essendo la norma incomprensibile, sia possibile non applicarla.
Quindi, se ritengo "incomprensibile" un limite di velocità, sono esonerato dall'applicarlo?
E' incomprensibile pubblicare un elenco di nominativi, di sigle, di omissis?
O è incomprensibile pubblicare un elenco di importi erogati?
E infine, se si ritiene giusto non dar seguito a una norma perchè ritenuta dai più "incomprensibile e assurda", è possibile estendere questa facoltà anche ai semplici cittadini?
Senza dubbio, le amministrazioni dei comuni hanno studiato e valutato la norma istitutiva dell'Albo dei Beneficiari: molti hanno deciso per la pubblicazione, altrettanti hanno deciso per la non pubblicazione.
Personalmente, mi sento di condividere quanto scritto dal Garante della Privacy nelle sue "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali", redatte nel lontano 2007:
"...La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) non ostacola una piena trasparenza dell'attività amministrativa. Tale tutela non preclude la valorizzazione delle attività di comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, favorite dall'impiego di nuove tecnologie che sono già utilizzate nell'ambito di proficue esperienze avviate nell'e-government e nelle reti civiche...."
...occorre evitare, nuovamente, di considerare la protezione dei dati come un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti..."
..mi pare che la ricerca ossessiva di questi cavilli burocratici distolga la tua attenzione da cose più importanti.Per es. oggi su f.b. si parla delle spese sostenute per lo sgombero neve..ma ti sembrano "congrue"? da una piccola indagine ho verificato che il costo di un mezzo meccanico per lo sgombero neve, compreso l'operatore, il lubrificante, la lama orientabile, lo spargisale,ecc, della massima potenza ossia oltre i 150 kw costa max 87 euro l'ora. prendiamo il 2012: spesi €. 9.861,50 per la neve (lasciamo perdere il sale) diviso per 87 euro fanno circa 113 ore di lavoro. secondo te i conti tornano? tieni presente ke fino a tarda mattinata non si vede girare nessuno e se devi uscire di casa per il lavoro sono cavoli tuoi...e la notte idem
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